Già
c'erano forti dubbi sulla costituzionalità (vedere link 1 e 2 in riferimento qui
sotto) dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), a cui il
Decreto Legge nr. 19 del 25 marzo aveva delegato la possibilità di legiferare;
Ora
la situazione è anche peggiorata, infatti la gestione della libertà del
cittadino (sancita dall'art. 16 della Costituzione) viene in pratica a sua volta delegata (o tollerata)
alle regioni ed addirittura ai singoli comuni che tramite delle ordinanze
"legiferano" in materia di libertà e salute dei cittadini nonostante
per i sindaci è lo stesso DL 19 del 25 marzo a vietarlo espressamente
all'articolo 3 comma 2 che cito qui di seguito:
"2.
I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e
urgenti dirette a
fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne'
eccedendo i limiti di
oggetto cui al comma 1."
Ad
esempio il comune di Lerici (ma non è l'unico) ha stabilito con l' Ordinanza sindacale n. 89 del 04/05/2020, tra le altre cose, che possono passeggiare sul lungomare solo i
residenti (comma 2) dando in questo modo un bell'esempio dell'accoglienza turistica
ligure oltre a discriminare i cosiddetti "foresti" (cittadini non
residenti nel REAME) !
Questa ordinanza è in contrasto con il DPCM del 26 aprile (fase 2) del Governo che consente l'attività motoria all'interno della Regione di Residenza:
... e quest'ordinanza (del comune di Lerici) è anche in contrasto con l' Ordinanza Nr. 25 della Regione Liguria che stabilisce che è consentito fare passeggiate nell'ambito della provincia di residenza:
Questa ordinanza è in contrasto con il DPCM del 26 aprile (fase 2) del Governo che consente l'attività motoria all'interno della Regione di Residenza:
Tratto da: Ordinanza Nr. 25 della Regione Liguria
Tutto questo è legale ? Tutto questo è Costituzionale ?
Riepilogando:
La
Costituzione (art. 16) stabilisce che "Ogni cittadino può circolare e
soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale salvo le limitazioni che la legge stabilisce ..."
LIMITAZIONI
STABILITE DALLA LEGGE
non dai DPCM o da ordinanze regionali o comunali!
Il
Decreto Legge (DL) nr. 19 del 25 Marzo 2020 delega però la gestione dell'
"emergenza" ai DPCM ed alle regioni esclusivamente nell'ambito
delle attivita' di loro competenza, ma lo Stato ha legislazione
esclusiva su "ordine pubblico e sicurezza" (art. 117 comma h della
Costituzione);
Le
Regioni a loro volta delegano (o
tollerano) questa "facoltà
legislativa" ai comuni tramite
l'emissione di ordinanze che spesso sono anche in contraddizione tra loro.
In
pratica:
Il
DL del 25 marzo limita la libertà del cittadino (sancita dalla costituzione) in
nome dell' "emergenza" (questo è costituzionale), ma delega a
successivi DPCM di legiferare in tal senso (primi dubbi di costituzionalità)
...
10
DPCM (in meno di 3 mesi) legiferano sui diritti fondamentali sanciti dalla
Costituzione e delegano alle regioni di legiferare in tal senso per il
territorio di competenza ...
Ordinanze
Regionali (in liguria 25 ordinanze in meno di 3 mesi) legiferano sui diritti
fondamentali sanciti dalla Costituzione e delegano (o tollerano) i singoli
comuni di legiferare in tal senso per il territorio di competenza ...
Ordinanze
Comunali legiferano sui diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, spesso
anche in contraddizione con quanto stabilito dai DPCM e dalle Ordinanze Regionali
...
Chissà
se i Comuni possono delegare a loro volta qualcun'altro a legiferare sui
diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione ... magari potrebbero delegare
agli amministratori di condominio così che ogni condominio abbia un suo potere
legislativo a scapito della Costituzione e dei diritti fondamentali.
Riferimenti:
DUBBI COSTITUZIONALITÀ dei DPCM Link 1 :
DUBBI
COSTITUZIONALITÀ dei DPCM Link 2:
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Esempio
di Ordinanza sindacale in contrasto con le misure statali:
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