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giovedì 7 maggio 2020

Ordinanze Comunali BATTONO la Costituzione


Già c'erano forti dubbi sulla costituzionalità (vedere link 1 e 2 in riferimento qui sotto) dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), a cui il Decreto Legge nr. 19 del 25 marzo aveva delegato la possibilità di legiferare;
 
Ora la situazione è anche peggiorata, infatti la gestione della libertà del cittadino (sancita dall'art. 16 della Costituzione) viene  in pratica a sua volta delegata (o tollerata) alle regioni ed addirittura ai singoli comuni che tramite delle ordinanze "legiferano" in materia di libertà e salute dei cittadini nonostante per i sindaci è lo stesso DL 19 del 25 marzo a vietarlo espressamente all'articolo 3 comma 2 che cito qui di seguito:


"2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili  e  urgenti  dirette  a  fronteggiare   l'emergenza   in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i  limiti  di  oggetto cui al comma 1."

 In sintesi in questi giorni prima di uscire di casa bisogna controllare il sito del Governo, il sito della Regione ed il sito del Comune (o dei comuni) dove vuoi andare/transitare ... come se i singoli comuni fossero REAMI  a se stanti con potere legislativo autonomo!!!

Ad esempio il comune di Lerici (ma non è l'unico) ha stabilito con l' Ordinanza sindacale n. 89 del 04/05/2020, tra le altre cose,  che possono passeggiare sul lungomare solo i residenti (comma 2) dando in questo modo un bell'esempio dell'accoglienza turistica ligure oltre a discriminare i cosiddetti "foresti" (cittadini non residenti nel REAME) !

Questa ordinanza è in contrasto con il DPCM del 26 aprile (fase 2) del Governo che consente l'attività motoria all'interno della Regione di Residenza:

... e quest'ordinanza (del comune di Lerici) è anche in contrasto con l' Ordinanza Nr. 25 della Regione Liguria che stabilisce che è consentito fare passeggiate nell'ambito della provincia di residenza:


Tutto questo è legale ? Tutto questo è Costituzionale ?

Riepilogando:
La Costituzione (art. 16) stabilisce che "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale salvo le limitazioni che la legge stabilisce ..."

LIMITAZIONI STABILITE DALLA LEGGE 
non dai DPCM o da ordinanze regionali o comunali!

Il Decreto Legge (DL) nr. 19 del 25 Marzo 2020 delega però la gestione dell' "emergenza" ai DPCM ed alle regioni esclusivamente  nell'ambito   delle attivita' di  loro  competenza, ma lo Stato ha legislazione esclusiva su "ordine pubblico e sicurezza" (art. 117 comma h della Costituzione);
Le Regioni  a loro volta delegano (o tollerano)  questa "facoltà legislativa"  ai comuni tramite l'emissione di ordinanze che spesso sono anche in contraddizione tra loro.

In pratica:
Il DL del 25 marzo limita la libertà del cittadino (sancita dalla costituzione) in nome dell' "emergenza" (questo è costituzionale), ma delega a successivi DPCM di legiferare in tal senso (primi dubbi di costituzionalità) ...

10 DPCM (in meno di 3 mesi) legiferano sui diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e delegano alle regioni di legiferare in tal senso per il territorio di competenza ...

Ordinanze Regionali (in liguria 25 ordinanze in meno di 3 mesi) legiferano sui diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e delegano (o tollerano) i singoli comuni di legiferare in tal senso per il territorio di competenza ...

Ordinanze Comunali legiferano sui diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, spesso anche in contraddizione con quanto stabilito dai DPCM e dalle Ordinanze Regionali ...

Chissà se i Comuni possono delegare a loro volta qualcun'altro a legiferare sui diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione ... magari potrebbero delegare agli amministratori di condominio così che ogni condominio abbia un suo potere legislativo a scapito della Costituzione e dei diritti fondamentali.

Riferimenti:

DUBBI COSTITUZIONALITÀ dei DPCM Link 1 :


DUBBI COSTITUZIONALITÀ dei DPCM Link 2:
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Esempio di Ordinanza sindacale in contrasto con le misure statali:



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